+39 0461 932129
info@fondazionectc.it
Per la comunità trentina degli anziani bisognosi
  • Donazioni
FONDAZIONE CONSORZIO TRENTINO COSTRUTTORI ONLUS FONDAZIONE CONSORZIO TRENTINO COSTRUTTORI ONLUS FONDAZIONE CONSORZIO TRENTINO COSTRUTTORI ONLUS FONDAZIONE CONSORZIO TRENTINO COSTRUTTORI ONLUS
  • Home
  • Chi siamo
    • Storia
    • Scopo
    • Struttura
  • Cosa Facciamo
  • Come aiutarci
  • Notizie
  • Contatti

Scopo

  • Storia
  • Scopo
  • Struttura
Home Chi siamo Scopo
beneficenza solidarietà sociale

Per la comunità trentina degli anziani bisognosi

La Fondazione ha finalità di solidarietà sociale ed opera nel campo della beneficenza.
Essa offre sostegno economico e materiale ad anziani in stato di indigenza o di obiettivo disagio economico-sociale o psico-fisico.

Donazione

La Fondazione ha finalità di solidarietà sociale ed opera nel campo della beneficenza.
Essa offre sostegno economico e materiale ad anziani in stato di indigenza o di obiettivo disagio economico-sociale o psico-fisico. Può estendere i propri interventi anche ad altre categorie di persone portatrici dello stesso tipo di disagio.
Gli interventi della Fondazione possono essere rivolti alle persone anziane direttamente oppure tramite supporto alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) di natura pubblica dove le persone stesse fossero ospitate o ricoverate.

Scopo primario della Fondazione è quello di offrire sostegno economico e materiale ad anziani indigenti o che soffrono di oggettivo disagio economico-sociale o psico-fisico. Ciò attraverso interventi diretti alle singole persone oppure indiretti tramite le Residenze Sanitarie Assistite (RSA) ove gli anziani fossero ospitati o ricoverati.

Un primo orientamento è quello di effettuare degli interventi a favore di  persone che in qualche modo siano o siano state legate all’attività di costruzione.

L’ambito territoriale di operatività della Fondazione è per Statuto la provincia di Trento.

STATUTO "FONDAZIONE CONSORZIO TRENTINO COSTRUTTORI - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Ai sensi degli articoli 14 ss. del Codice civile, è costituita la “Fondazione Consorzio Trentino Costruttori – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, di seguito indicata come “Fondazione”.
La Fondazione garantisce l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della denominazione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero dell’acronimo “Onlus”.

Art. 2 – Sede legale

La Fondazione ha sede legale in Trento, via A. Degasperi n. 77.
L’eventuale variazione della sede legale, non comporta modifica del presente statuto, salva apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successive comunicazioni agli enti istituzionalmente preposti.
La Fondazione opera esclusivamente all’interno della provincia di Trento.
La Fondazione ha durata illimitata, salvi i casi di estinzione previsti dall’articolo 27 del Codice civile.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
La Fondazione intende operare nel settore della beneficenza, di cui all’articolo 10, comma 1, lett.a), n.3), di cui al D.Lgs. n.460/1997.
La Fondazione ha lo scopo di garantire il sostegno, economico e materiale, in favore di anziani in stato di indigenza, ovvero di obiettivo disagio economico – sociale o psico – fisico, tanto attraverso interventi diretti alla persona, quanto mediante operazioni di supporto alle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), di natura pubblica, ove gli stessi anziani fossero ospitati o ricoverati.
In tal senso, la Fondazione si propone di operare nel pieno rispetto della condizione di “svantaggio”, di cui all’articolo 10, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.460/1997, potendo altresì estendere il proprio intervento in
favore di altre categorie portatrici di obiettivo disagio.
In particolare, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
– Predisporre, organizzare e gestire azioni di intervento in favore di anziani indigenti, mediante il sostegno economico di spese medico – sanitarie cui gli stessi dovranno essere sottoposti;
– Fornire supporto economico, ovvero logistico – abitativo, in favore di anziani indigenti privi delle minime condizioni di vitto e di alloggio;
– Ideare e realizzare progetti e servizi di sostegno economico, anche mediante meccanismi di erogazioni e donazioni in favore delle Residenze sanitarie assistenziali di natura pubblica, allo scopo di coadiuvare od affiancare le medesime per l’acquisto, l’utilizzo e l’impiego di beni funzionali alla prevenzione e alla cura di anziani indigenti ivi ospitati, altresì nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 10, comma 2 bis), del D.Lgs. n.460/1997;
– Svolgere azioni di beneficenza anche in favore di altre categorie di persone portatrici di disagio, oltreché psico – fisico, anche economico – sociale;
– Collaborare, a titolo informativo e cooperativo, con altre Associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, interessate all’oggetto sociale, stipulando in tal senso rapporti contributivi e convenzionati.
E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n.460/1997.
Per lo svolgimento di dette attività, finalizzate al raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione utilizza le entrate di cui all’articolo 5 nonché, ad integrazione delle stesse, il patrimonio di cui all’articolo 4.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dalle somme conferite dal fondatore, come risultanti dall’atto costitutivo, nonché dagli eventuali beni mobili e immobili dallo stesso destinati;
– dai beni mobili e immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, alla condizione che detti beni siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per lo scopo di cui al precedente articolo 3;
– dalle somme derivanti dagli utili di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera di destinare a patrimonio e che devono essere impiegate ai fini della realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle direttamente connesse.

Art. 5 – Entrate

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 4;
– eventuali contributi ed elargizioni di sostenitori o di terzi in genere;
– proventi derivanti dalle attività direttamente connesse, di cui all’articolo 3;
– ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti, anche attraverso l’alienazione di beni facenti parte del patrimonio.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 – Fondatore e Sostenitori della Fondazione

È fondatore della Fondazione il “Consorzio Trentino Costruttori – C.T.C.”.
Il “Consorzio Trentino Costruttori – C.T.C.”, proceduto alla costituzione della Fondazione ed alla devoluzione in favore di essa del suo patrimonio, nonché designato il primo Consiglio di Amministrazione, provvede a propria estinzione, come da atto costitutivo.
Sono Sostenitori della Fondazione, nonché esterni alla medesima, le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e gli enti che contribuiscono all’attività della Fondazione con versamenti annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.
I Sostenitori costituiscono il Comitato dei Sostenitori che il Consiglio di Amministrazione riunisce annualmente per l’illustrazione del Bilancio della Fondazione e dei programmi della stessa. I Sostenitori possono esprimere parere consultivo e non hanno diritto di voto.
Alla riunione annuale del Comitato dei Sostenitori vengono invitati anche i soggetti che nell’anno precedente abbiano contribuito in maniera significativa alle attività istituzionali della Fondazione.

Art. 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Revisore dei Conti.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
I consiglieri, salva la nomina da parte del Fondatore in sede di costituzione della Fondazione, sono nominati dalla “Associazione Trentina dell’Edilizia – ANCE Trento” ovvero dal diverso organismo che dovesse subentrare alla stessa nella rappresentanza della categoria degli industriali edili. In mancanza di detti organismi, i consiglieri verranno
nominati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, che li individuerà possibilmente fra i legali rappresentanti di imprese di costruzione costituite in società di capitali aventi sede in Provincia di Trento.
L’”Associazione Trentina dell’Edilizia ANCE Trento”, opera da soggetto giuridico esterno alla Fondazione e non si configura tra i soci fondatori, né successivamente aderenti.
I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati per non più di una volta consecutiva.
I consiglieri decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio.
I consiglieri sono esclusi dal Consiglio di Amministrazione in caso di compimento di atti che arrechino danno alla Fondazione o che costituiscano grave infrazione alle disposizioni dello Statuto e/o dei Regolamenti. L’esclusione è deliberata dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli
stessi, su iniziativa di uno o più consiglieri.
Quando durante il periodo di mandato un consigliere cessa per qualsiasi motivo dalla carica, il soggetto deputato di cui al secondo comma del presente articolo, su tempestiva segnalazione del Presidente, provvede alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di quello cessato. Il nuovo consigliere durerà in carica fino alla fine del periodo di mandato degli altri consiglieri.
Qualora venisse a mancare la totalità dei consiglieri in carica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, provvede a comunicazione al soggetto di cui al secondo comma del presente articolo, il quale procede a nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione. Il termine di durata del nuovo Consiglio di Amministrazione decorrerà, “ex
novo”, per il triennio previsto dal presente articolo.
La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, ed analiticamente documentate, per lo svolgimento di specifiche funzioni assegnate.

Art. 9 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Spetta in particolare al Consiglio:
a) stabilire i programmi della Fondazione, nonché redigere ed approvare l’eventuale Regolamento interno;
b) decidere sulle iniziative da intraprendere, sugli investimenti del patrimonio e sulle erogazioni della Fondazione;
c) deliberare sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
d) redigere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione illustrativa annua;
e) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone il trattamento giuridico ed economico;
f) istituire Commissioni ed approvare regolamenti, ivi compreso il Comitato dei Sostenitori;
g) deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione.
Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.
Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione scegliendoli all’interno dei propri membri. Il Consiglio può provvedere, altresì, alla nomina di un Segretario.

Art. 10 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno tre volte all’anno, con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione. La spedizione dell’avviso può avvenire a mezzo posta o telefax o posta elettronica.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri anche in assenza delle predette formalità di convocazione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax o posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella di inizio della riunione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare il Revisore dei Conti, il quale non esercita diritto di voto.

Art. 11 – Validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di più della metà dei suoi componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le delibere di cui alla lettera g) dell’articolo 9 sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri.
Le delibere del Consiglio sono fatte constare da verbale trascritto su apposito libro vidimato preventivamente. Il verbale viene redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dallo stesso unitamente al Presidente della riunione.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.
Adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione.
Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente quest’ultimo viene sostituito dal Vicepresidente.
La carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di essa.
Nel caso di nomina del Segretario, egli è deputato alla trascrizione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, alla tenuta del Libro verbali del Consiglio stesso, nonché alla gestione amministrativa della Fondazione medesima.

Art. 13 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore, salvo la nomina da parte del Fondatore in sede di costituzione della Fondazione, è nominato dal soggetto deputato di cui al secondo comma dell’articolo 8. Esso dovrà essere scelto tra professionisti iscritti al Registro dei revisori.
Il Revisore dura in carica un triennio e può essere riconfermato.
Il Revisore controlla l’amministrazione della Fondazione, vigila sull’osservanza delle norme di legge e di Statuto e, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità. Esso redige la relazione sul Bilancio consuntivo della Fondazione con la quale dà anche conto dell’attività di controllo svolta.
Le verifiche del Revisore sono fatte constare da verbale trascritto su apposito libro, debitamente vidimato in via preliminare, e sottoscritto dal Revisore stesso.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’ammontare del compenso del Revisore.
La Fondazione, in alternativa alla figura del Revisore unico, può provvedere alla nomina di un Collegio di Revisori, da parte del soggetto a ciò deputato di cui all’articolo 8, comma 2, del presente statuto. Il Collegio dei Revisori è così composto da tre revisori effettivi, e due supplenti, con nomina interna del Presidente da parte del Collegio
medesimo. Il Presidente del Collegio è iscritto al Registro dei revisori e gli altri componenti, anche se non iscritti, debbono garantire adeguata competenza in materia.
Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
Le modalità e i termini di convocazione del Collegio dei Revisori, nonché i relativi quorum, sono equivalenti a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione dal presente statuto. Le riunioni del Collegio dei Revisori
sono trascritte, vidimate e conservate secondo le modalità di cui al presente articolo in materia di Revisore Unico.

Art. 14 – Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell’opera di un Direttore della Fondazione.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce natura dell’incarico e compenso.
Il Direttore è responsabile operativo dell’attività della Fondazione. In particolare egli provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione delle iniziative approvate dal Consiglio di Amministrazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Bilancio

L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare.
Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva i bilanci consuntivo e preventivo entro il mese di aprile di ciascun anno.

Art. 16 –Clausole generali

Per quanto applicabili all’istituto della Fondazione, si osservano le clausole sancite dall’articolo 10, comma 1, lett.h), del D.Lgs. n.460/1997.

Art. 17 – Estinzione

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa di cui all’articolo 27 del Codice civile, il patrimonio residuo, ove esistente, verrà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che operino possibilmente nell’ambito della Provincia di Trento, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, in precedenza alla devoluzione, la nomina di uno o più liquidatori in tutti i casi in cui tale nomina risultasse necessaria.

Art. 18 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni del Decreto Legislativo n.460/1997 e le altre leggi vigenti in materia.
F.to Debiasi Giovanni
F.to Roberto Oss Emer
F.to Ronny Bazzanella
F.to Michele Erlicher
F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.

FONDAZIONE CONSORZIO TRENTINO COSTRUTTORI ONLUS +39 0461 932129 | Powered by Synectix
  • Home
  • Chi siamo
    • Storia
    • Scopo
    • Struttura
  • Cosa Facciamo
  • Come aiutarci
  • Notizie
  • Contatti
FONDAZIONE CONSORZIO TRENTINO COSTRUTTORI ONLUS
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.OkLeggi di più